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Come compilare il quadro RW del modello Redditi PF 2023

Approfondimenti

 

Cos’è il Quadro RW?

All’interno del modello redditi 2023 il quadro RW è quello dedicato al monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici.

Il quadro RW permette inoltre la definizione delle imposte patrimoniali IVAFE (attività finanziarie all’estero) e IVIE (immobili detenuti all’estero).

In questa guida vedremo insieme come compilare il quadro RW, quali sono i contribuenti che devono farlo ed i soggetti esonerati.

Compilazione quadro RW: chi deve farlo

La normativa che identifica i soggetti che sono obbligati a compilare il quadro RW è l’articolo 4 del D.L. numero 167/90:

  1. coloro che possiedono investimenti all’estero;
  2. coloro che detengono attività estere di tipo finanziario.

Nel nostro Paese rientrano in questo gruppo le seguenti tipologie di contribuenti:

  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate;
  • persone fisiche.

Nella norma citata rientrano inoltre:

  • le operazioni eseguite dai soggetti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria mediante bilancio;
  • coloro che possiedono redditi da lavoro autonomo anche per tutte le operazioni poste in essere legate all’attività professionale.

Sono escluse invece le società di persone commerciali e altri soggetti equiparati esercenti attività commerciale.

Alcuni casi specifici

Devono compilare il quadro RW anche coloro che:

  • gestiscono capitali e investimenti all’estero;
  • detengono il mero possesso o la possibilità di movimentazione di attività che si trovano all’estero;
  • i trust residenti in Italia.

L’obbligo per coloro che amministrano e gestiscono capitali e investimenti all’estero ricade non soltanto sul beneficiario effettivo o sull’intestatario formale, ma anche su colui che “che all’estero abbia la disponibilità di fatto e la possibilità di movimentazione di somme non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle al beneficiario” (Cassazione numero 9320/03).

In caso di disponibilità o movimentazione dell’attività estera il quadro RW deve essere compilato anche da coloro che detengono il mero possesso o la possibilità di movimentazione di attività che si trovano all’estero, per esempio tutti i contestatari del conto corrente (specificando la somma totale presente nello stesso).

I trust residenti in Italia devono compilare tale sezione del modello redditi 2023 in quanto considerati soggetti passivi IRES comparabili agli enti non commerciali.

Nello specifico sarà il trustee a dove compilare il quadro RW e con lui anche:

  • i beneficiari attivi dell’investimento all’estero;
  • coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri, sono titolari effettivi dell’investimento come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp) e dall’articolo 20 D. Lgs. 231/07.

Compilazione quadro RW: chi NON deve farlo

Rientrano nella lista dei contribuenti che sono esonerati dalla compilazione del quadro RW del modello redditi 2023:

  1. gli enti commerciali;
  2. le Sas (società in accomandita semplice);
  3. le società di capitali (Spa, Sapa, Srl);
  4. le Snc (società in nome collettivo).

L’obbligo di compilare il quadro RW non sussiste in presenza di investimenti esteri effettuati attraverso società italiane: l’obbligo dichiarativo sussiste sul titolare effettivo nel caso di partecipazioni in società di diritto estero.

Infine, l’obbligo di compilazione non sussiste neanche nel caso di partecipazioni dirette in società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Presentazione quadro RW

I contribuenti che devono presentare il modello redditi PF sono tenuti a presentare contestualmente anche il quadro RW entro i termini previsti.

Una deroga è ammessa nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o se viene presentato il modello 730.

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 ed hanno l’obbligo di compilare anche il quadro RW possono presentare il modello redditi persone fisiche separatamente con il solo frontespizio, gli altri eventuali quadri redditi e quello RW.

In pratica il contribuente presenta due dichiarazioni separate ma non rinuncia ai vantaggi legati al modello 730.

Compilazione quadro RW: quali sono le attività patrimoniali e finanziarie estere da inserire

Il monitoraggio fiscale e la conseguente compilazione del quadro RW sono previsti per tutte le attività estere che producono redditi imponibili in Italia a prescindere dalla reale produzione di reddito nel periodo di imposta considerato.

Tale obbligo sussiste anche in presenza di un disinvestimento effettuato prima del termine del periodo di imposta in corso.

Nel quadro RW dovranno pertanto essere indicati sia le attività estere di tipo finanziario che gli investimenti all’estero detenuti nel periodo di imposta che possono generare imponibili in Italia.

Tali obblighi non sono da considerarsi validi per attività patrimoniali e finanziarie affidate in amministrazione o gestione ed intermediari residenti e per i contratti che si sono conclusi grazie al loro intervento nel caso in cui i flussi finanziari ed i redditi generati siano riscossi per mezzo degli intermediari stessi.

Le attività patrimoniali estere da monitorare

Tra le attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio rientrano:

  • imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati presso uffici stranieri;
  • immobili ed eventuali diritti reali immobiliari (multiproprietà, comproprietà);
  • opere d’arte e oggetti preziosi.

Le attività di cui sopra devono essere dichiarate nel quadro RW a prescindere dai redditi reali prodotti nel periodo di imposta: l’obbligo è legato infatti alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.

Le attività finanziarie estere da monitorare

Sono da considerarsi attività finanziarie estere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ovvero:

  • criptovalute; (vedi articolo)
  • conti correnti valutari;
  • depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • metalli preziosi che si trovano all’estero;
  • partecipazioni al patrimonio o al capitali di soggetti che risiedono all’estero;
  • attività ed investimenti detenuti all’estero per mezzo di soggetti che risiedono in Paesi differenti da quelli collaborativi, in entità giuridiche estere o italiane differenti dalle società nel caso in cui il contribuente sia l’effettivo titolare;
  • obbligazioni estere o titoli simili, titoli equiparati emessi all’estero e titoli pubblici, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da persone non residenti;
  • i contratti finanziari stipulati con una controparte non residente;
  • i contratti che vengono stipulati fuori dai confini del territorio;
  • i diritti alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni estere o di strumenti finanziari assimilati;
  • polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione;
  • forme di previdenza complementare che vengono organizzate e gestite da soggetti esteri (non rientrano in questa categoria quelle previste obbligatoriamente dalla legge);
  • attività finanziarie estere che sono detenute in Italia al di fuori del circuito di intermediari residenti;
  • attività finanziarie italiane detenute all’estero;
  • le stock option nel caso in cui il prezzo di esercizio risulti minore del valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta considerato

Come avviene la valorizzazione degli immobili esteri

Il valore degli immobili che si trovano all’estero deve essere calcolato sulla base dei criteri validi ai fini dell’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) anche nel caso in cui non sia dovuta.

Il valore di tale immobile è rappresentato dal costo di acquisto o, se questo non è presente, dal valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo dove questo è situato.

Se al 31 dicembre dell’anno considerato l’immobile non ha più lo stesso proprietario il valore da prendere come riferimento è quello al termine del periodo di possesso.

Nel caso di immobili acquisiti per donazione o successione il valore da considerare è quello presente nella dichiarazione di successione; in mancanza di questo dato il valore corretto è quello sostenuto dal donante o dal de cuius.

Il caso degli immobili situati in Paesi SEE o UE

Quando l’immobile si trova in un Paese facente parte dell’Unione Europea o in Paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo e che sono in grado di garantire uno scambio di informazioni adeguato il valore da utilizzare può essere:

  • il costo di acquisto;
  • il valore catastale;
  • il valore di mercato.

Per il calcolo dell’imponibile degli immobili esteri che si trovano in Paese Ue è opportuno rispettare quanto indicato nella circolare numero 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate.

La determinazione del valore delle altre attività patrimoniali estere

Nel caso di attività patrimoniali estere diverse dagli immobili (come aerei o imbarcazioni), e che non prevedono il versamento dell’IVIE, il contribuente deve indicare:

  • il valore di mercato
  • il costo di acquisto

Per quanto riguarda il valore da identificare è:

  • quello relativo alla fine del periodo di detenzione dell’attività;
  • quello relativo a partire dal primo giorno di possesso.

Come avviene la valorizzazione attività finanziarie estere

I contribuenti che devono compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali hanno l’obbligo di valorizzare anche le attività finanziarie estere (ETF, titoli, azioni e simili).

I contribuenti che non devono pagare l’IVIE e l’IVAFE (Imposta sulle Attività finanziarie Estere) devono eseguire la valorizzazione utilizzando gli stessi criteri ai soli fini del monitoraggio fiscale.

Nel caso di attività finanziarie quotate in mercati regolamentati il valore da prendere come riferimento è quello di mercato rilevato alla fine del periodo di detenzione o del periodo di imposta.

In presenza di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati il valore di riferimento è quello nominale o, se non presente, quello di rimborso.

Indicazioni sulla compilazione del quadro RW

Il quadro RW deve essere compilato in modo da risultare come uno “specchio delle movimentazioni” in termini di disinvestimenti ed investimenti del periodo di imposta di riferimento.

L’arco di tempo da prendere come riferimento è quello del rapporto finanziario nel suo complesso, pertanto, i valori da dichiarare saranno quello iniziale e quello alla fine del periodo di possesso.

Se le variazioni della composizione della relazione finanziaria possono essere ricondotte ad un apporto di capitale (per esempio conferimento di titoli o versamenti di acconti) il momento di avvenuta variazione deve essere considerato come discrimine temporale al quale associare un nuovo adempimento dichiarato.

Gli avvenimenti dichiarativi associati ad una stessa relazione finanziaria da indicare due righe separate sono:

  1. il valore iniziale e quello finale di detenzione antecedente all’apporto;
  2. il valore di detenzione successivo al momento dell’apporto e quello finale dell’investimento.

Questo iter deve essere eseguito per ogni apporto di capitale avvenuto nel corso dell’anno (Circolare numero 16/E/2016).

Le cose diventano particolarmente complicate quando l’obbligo dichiarativo deve essere rispettato per quelle attività finanziarie caratterizzate da movimentazioni quotidiane.

In tale circostanza l’Agenzia delle Entrate ha previsto una semplificazione per la compilazione del quadro RW ovvero un prospetto riassuntivo delle varie movimentazioni; è bene ricordare che tale semplificazione non riguarda i redditi imponibili che devono essere indicati nei quadri RM, RT e RL della dichiarazione.

Tali valori devono essere calcolati in modo analitico secondo le disposizioni del TUIR.

La cessione delle attività finanziarie della medesima categoria: il criterio LIFO

Quando oggetto di cessione sono attività finanziarie di una stessa categoria, acquistate in tempi e ad un presso differenti, è opportuno applicare il metodo LIFO per definire quale delle attività è detenuta nel periodo di riferimento.

Vengono considerate come cedute per prime quelle attività acquisite nel tempo più recente.

Compilazione quadro RW: il giusto tasso di cambio da applicare

Il tasso di cambio da utilizzare ai fini di una corretta conversione delle valute estere deve essere calcolato sulla base del criterio di valutazione dell’attività estera.

In sede di compilazione del modello RW, del monitoraggio fiscale e della liquidazione di IVIE e IVAFE è opportuno verificare se:

  • l’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al valore di mercato: la conversione delle valute estere deve essere effettuata al cambio medio del mese di determinazione di questo valore (per esempio il 31 dicembre del periodo di imposta o di detenzione dell’attività estera);
  • l’attività patrimoniale o finanziaria è valutata al costo: la conversione deve essere eseguita sulla base del cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto.

Mentre nel primo caso occorre aggiornare ogni anno il valore nel quadro nel secondo caso non è necessario.

Nel caso di un portafoglio di titoli è necessario prendere come riferimento:

  • il valore medio del mese di dicembre dell’anno precedente o del mese in cui ha avuto inizio il rapporto per la definizione del valore iniziale;
  • il valore del mese di dicembre del mese o dell’anno in cui si è concluso il rapporto per la definizione del valore finale.

Non devono essere indicati separatamente nel quadro i movimenti di denaro in contante da investimenti al dossier titoli in quanto parte di una sola relazione finanziaria e dunque compresi nell’attività considerata come prevalente.

Compilazione quadro RW: conti corrente, dossier titoli e Paesi White List

Durante la compilazione del quadro RW è possibile individuare delle soglie di esenzione dal monitoraggio fiscale e dal pagamento IVAFE in presenza di conti corrente esteri.

Nello specifico:

  • giacenza media annua pari a 5.000 euro: superata questa soglia il contribuente è tenuto all’inserimento del conto corrente nel riquadro e al pagamento dell’IVAFE;
  • saldo giornaliero 15.000 euro: superata questa soglia il contribuente è tenuto all’inserimento del conto nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

Nel caso in cui:

  • il contribuente in possesso di un conto corrente estero con una giacenza media maggiore di 5.000 euro ma che non ha superato durante l’anno il valore di 15.000 euro deve assolvere al pagamento dell’IVAFE;
  • il contribuente in possesso di un conto corrente estero con una giacenza media minore di 5.000 euro e che durante l’anno ha superato la soglia dei 15.000 euro è tenuto a compilare il quadro RW ma solo ai fini del monitoraggio fiscale.

Anche coloro che sono in possesso di un conto PayPal sono soggetti al monitoraggio fiscale e dunque devono inserire tale voce del quadro RW se superano i valori limite previsti per: la giacenza media del conto e valore massimo raggiunto dal conto stesso durante l’anno.

Per quanto riguarda invece il possesso di dossier di titoli l’Agenzia ha previsto la compilazione semplificata del quadro RW ovvero l’inserimento del valore iniziale e del valore finale complessivo.

La circolare numero 38/E/2013 raccomanda tuttavia al contribuente di conservare un prospetto riepilogativo, definendo criteri analitici ben precisi.

Nel caso in cui durante l’anno ci siano nuovi apporti di capitale (Circolare numero 12/E/2016) è necessario:

  • specificare il valore iniziale e quello finale antecedente all’apporto;
  • indicare il valore iniziale detenuto successivamente all’apporto stesso.

I dossier di titoli esteri vengono identificati con il codice 20 (Conto deposito titoli all’estero).

Quando l’attività patrimoniale o finanziaria si trova in un Paese non White List non possono essere applicate le regole appena descritte.

In queste circostanze il contribuente italiano deve prestare alcune accortezze relative a particolari tipologie di investimento dal momento che stiamo parlando di partecipazioni e conti che si trovano in Stati che non scambiano informazioni con il nostro Paese.

Dunque:

  1. nel caso di conti corrente: è necessario indicare sia la giacenza media che il valore iniziale, inserendo nella colonna 9 il picco (valore più alto) che il conto ha raggiunto durante la detenzione;
  2. nel caso di partecipazioni: se rientrano tra quelle considerate rilevanti dalla normativa antiriciclaggio è necessario indicare l’ammontare complessivo degli investimenti e delle attività estere che risultano dall’attivo della società (approccio look through).

Compilazione del quadro RW nel caso di trasferimenti di denaro all’estero

La compilazione del quadro RW è prevista anche nel caso di trasferimenti di denaro all’estero.: queste operazioni, per essere considerate legali, devono essere eseguite nel rispetto della normativa di riferimento.

Il primo “vincolo” è legato alla fonte che deve essere assolutamente lecita.

Istruzioni per la compilazione del quadro RW

Durante la compilazione del quadro RW è bene seguire le istruzioni previste dal rigo RW1 a quello RW5.

Qui è necessario indicare:

  • colonna numero 1: codice di detenzione dell’attività finanziaria o patrimoniale (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, altro);
  • colonna numero 2:
    • codice numero 1: quando il soggetto è delegato al prelievo o alla movimentazione del conto;
    • codice numero 2: quando il soggetto è il titolare effettivo.
  • Colonna numero 3: inserire il codice che individua il bene secondo quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate;
  • colonna numero 4: inserire il codice dello Stato Estero (questo campo non dovrà essere indicato nel caso di criptovalute);
  • colonna numero 5: indicare la quota di possesso in percentuale dell’investimento all’estero;
  • colonna numero 6: inserire il codice relativo al criterio applicato per la determinazione del valore (valore di mercato, valore nominale, valore di rimborso, costo di acquisto, valore catastale, valore presente nella dichiarazione di successione o altro);
  • colonna 7: inserire il valore all’inizio del periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione dell’attività);
  • colonna 8: inserire il valore al termine del periodo di imposta (o al termine di detenzione dell’attività). Nel caso di conti corrente e libretti di risparmio il contribuente è tenuto ad inserire il valore medio di giacenza come indicato nella colonna 11;
  • colonna 9: ammontare massimo raggiunto durante il periodo di imposta nel caso di conti corrente e libretti di risparmio detenuti all’estero;
  • colonna 10: inserire il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è previsto il pagamento dell’IVAFE;
  • colonna 11: indicare il valore dell’IVAFE calcolata dal rapporto tra valore inserito nella colonna 8 alla quota e al periodo di detenzione. Nello specifico:
    • aliquota dello 0.20% nel caso di prodotti finanziari che non sono libretti di risparmio e conti corrente;
    • pagamento di 34.20 euro nel caso di libretti di risparmio e conti corrente (codice 1 colonna 3). Quando il contribuente possiede più conti presso lo stesso intermediario è necessario calcolare il valore medio della giacenza complessiva (ovvero la somma di tutti i conti) per attestare il superamento del limite.
  • colonna 12: indicare il numero di mesi di possesso nel caso di beni per i quali è previsto il pagamento dell’IVIE;
  • colonna 13: indicare il valore dell’imposta IVIE rapportando il valore inserito nella colonna 8 alla quota e la periodo di possesso.
  • colonna 14: inserire il valore associato al credito di imposta;
  • colonna 15: indicare il valore dell’IVAFE pari alla differenza tra imposta presente nella colonna 11 e quello alla colonna 14;
  • colonna 16: indicare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo durante il quale l’immobile e le pertinenze sono state adibite ad abitazione principale;
  • colonna 17: inserire il valore dell’IVIE come differenza tra valore inserito nella colonna 13, quello inserito nella colonna 14 e la detrazione in colonna 16;
  • colonna 18: inserire il codice associato alla compilazione dei quadri reddituali associati al cespite oggetto di monitoraggio (quadro RL, quadro RM, quadro RT);
  • colonna 19: indicare la percentuale di partecipazione nella società o entità giuridica quando il contribuente è il titolare effettivo;
  • colonna 20: da barrare se il contribuente è soggetto alla sola attività di monitoraggio;
  • colonna 21: inserire il codice fiscale o identificativo della società/entità giuridica;
  • colonna 22 e 23: inserire il codice fiscale dei soggetti che sono tenuti a compilare il quadro RW.

Quando sono stati utilizzati più moduli è necessario compilare soltanto il rigo RW 6 e/o RW7 del primo modulo, specificando in ognuno il totale dei righi compilati.

La compilazione del rigo RW6 è prevista per il calcolo dell’imposta IVAFE: se si ottiene un valore negativo, e dunque un credito, tale importo deve essere riportato nella colonna 6 (si parla di imposta a credito).

La compilazione del rigo RW7 è prevista per il calcolo dell’imposta dovuta e da versare eventualmente in acconto per il periodo di imposta successivo.

Come prima se si ottiene un valore negativo lo si deve riportare nella colonna 6 in quanto imposta a credito.