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730 congiunto online: i vantaggi e i documenti necessari

Approfondimenti

Possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta i coniugi, uniti in matrimonio con rito religioso, e le persone unite civilmente.

Non possono presentare il 730 congiunto le coppie che convivono, dunque, che non sono sposati con rito religioso o civile.

Quando fare la dichiarazione congiunta

Il 730 congiunto può essere presentato in due casi:

  1. quando entrambi i coniugi o gli uniti civilmente sono in possesso di redditi dichiarabili mediante modello 730 ovvero i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, redditi di terreni e fabbricati, redditi per prestazioni di lavoro autonomo non abituali, redditi di capitale e redditi diversi, redditi assoggettabili a tassazione separata e redditi indicati nella sezione II quadro D della dichiarazione precompilata;
  2. quando almeno uno dei due uniti civilmente o coniugi possiede un sostituto di imposta al momento della presentazione del modello 730.

Dichiarazione redditi congiunta: vantaggi

Attraverso il 730 congiunto i coniugi hanno la possibilità di presentare due dichiarazioni dei redditi in un solo modello 730.

Questo vuol dire che le due dichiarazioni restano separate ed i rispettivi redditi non si sommano, confluendo in una sola compensazione tra crediti/debiti di uno e dell’altro.

Infatti, uno dei principali vantaggi associati al 730 congiunto è rappresentato dalla possibilità per il coniuge sprovvisto di sostituto di imposta di avvalersi in questo senso della figura dell’altro coniuge per recuperare eventuali rimborsi di imposte a credito o pagare quelle a debito direttamente attraverso la sua busta paga.

Come deve essere compilato il 730 congiunto

Come indicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate per presentare il 730 congiunto è necessario specificare se la si presenta come dichiarante oppure come coniuge.

Sia il dichiarante che il coniuge devono inserire il codice fiscale dell’altro nella parte relativa al prospetto familiare.

Il coniuge che “ricopre” il ruolo di sostituto di imposta rappresenta il soggetto dichiarante il modello 730 congiunto: a lui spetta il dovere di spuntare la voce SI, COME DICHIARANTE nella sezione Dichiarazione Congiunta e poi SALVARE.

Allo stesso modo il coniuge che vuole dichiararsi come coniuge del soggetto dichiarante il 730 congiunto dopo aver compilato il proprio modello deve spuntare la voce SI, COME CONIUGE nella sezione Dichiarazione Congiunta e poi SALVARE.

Le informazioni presenti nella dichiarazione dei redditi del coniuge confluiranno nel 730 congiunto visualizzabile unicamente nell’area riservata del contribuente dichiarante.

L’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione dei due coniugi una dichiarazione dei redditi precompilata congiunta a priori anche se l’anno precedente la dichiarazione attuale gli stessi hanno presentato il 730 congiunto.

730 congiunto: cosa succede nel caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso

Anche per le unioni civili siglate fra persone dello stesso sesso c’è la possibilità di fare la dichiarazione congiunta.

Difatti, a seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2016 le istruzioni del 730 sono state modificate con l’aggiunta della seguente frase:

“In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Tale aggiunta non è stata altro che un recepimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha di fatto regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio – quindi con eguali diritti/doveri per i contraenti -, le unioni civili fra persone dello stesso sesso.

L’equiparazione, inevitabilmente, finisce per avere degli effetti pratici anche sul piano fiscale, essendo estese ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie che sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso. Fra queste ci sono ad esempio le detrazioni sui familiari a carico, oppure la possibilità di portarsi in detrazione alcune tipologie di spesa effettuate da o per il coniuge a carico.

E ovviamente c’è anche la possibilità di fare la dichiarazione in forma congiunta, a patto che:

  • almeno uno dei due coniugi/uniti civilmente non sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
  • i contribuenti redigano il modello 730 perché in possesso – unicamente – di redditi dichiarabili nel 730.

Sarà inoltre necessario che:

  • il dichiarante (cioè chi effettua il conguaglio) indichi nella propria area riservata il codice fiscale del coniuge/unito civilmente;
  • il congiunto esprima il consenso alla presentazione del 730 indicando, nella propria area, il codice fiscale dell’altro soggetto;
  • il prospetto di liquidazione presente nell’area riservata del dichiarante contenga i dati di entrambi i coniugi/uniti civilmente e un solo risultato (attenzione: una volta che i 730 sono congiunti, il dichiarante non può più modificare la propria dichiarazione).

A scanso di equivoci è bene specificare che le stesse regole non possono applicarsi alle normali convivenze more uxorio. La convivenza di fatto, in tal senso, non viene equiparata (e mai potrebbe esserlo) al matrimonio (sia esso contratto in forma civile o religiosa) o all’unione civile fra componenti dello stesso sesso.

Possono sì verificarsi delle situazioni – come prevede la stessa legge Cirinnà – in cui il convivente venga a godere di certi diritti regolamentati, ma l’equiparazione tout court della convivenza, sia pure di lunga data, a una vera e propria unione civile/religiosa sarebbe ben altra cosa. In pratica i conviventi more uxorio, a meno che non decidano di sposarsi o di unirsi civilmente, restano comunque fuori dalla possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta.

Si ricorda altresì che non è possibile fare il 730 congiunto se lo si presenta per conto di incapaci (minori compresi) o in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente prima della data di consegna della dichiarazione dei redditi.