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Sanatoria criptovalute, istruzione per la domanda di adesione e versamento entro il 30 novembre

Approfondimenti

L’ Agenzia delle Entrate ha diffuso recentemente le istruzioni da seguire per l’invio della domanda di adesione e versamento in materia di sanatoria criptovalute.

La scadenza per l’invio di questi documenti è stata fissata per il giorno 30 novembre e fa riferimento alle criptovalute detenute entro il 31 dicembre del 2021.

Scopriamo insieme quali sono i soggetti che possono usufruire della sanatoria delle criptovalute e secondo quali criteri viene eseguita la regolarizzazione.

 

Quali sono i soggetti che possono beneficiare della sanatoria delle criptovalute

La presente sanatoria coinvolge persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali che risiedono nel nostro Paese.

Tale provvedimento è stato introdotto tramite la nuova Legge di Bilancio e lo scorso 7 agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello da utilizzare per la domanda e reso note le istruzioni da seguire per presentare la domanda di adesione ed il versamento che deve avvenire in una soluzione unica.

Restiamo ancora in attesa di un provvedimento dedicato ai codici tributo da utilizzare.

 

Aspetti principali della domanda di adesione alla sanatoria

Come anticipato le criptovalute oggetto di sanatoria sono quelle detenute entro il 31 dicembre 2021, che violavano gli obblighi di monitoraggio fiscale e che non erano state inserite nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

La presente regolarizzazione vale per i periodi di imposta (fino al 2021) per i quali risultano non scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, quelli ai fini delle imposte sui redditi e quelle addizionali.

Per aderire alla sanatoria è necessario che i contribuenti inviino tramite posta elettronica certificata una comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate:

  • la domanda per l’istanza di regolarizzazione delle criptovalute e dei redditi associati;
  • la quietanza del versamento delle somme dovute tramite F24;
  • la relazione di accompagnamento con la documentazione probatoria compilata secondo quanto previsto.

La documentazione probatoria alla quale ci si riferisce è la seguente:

  • contabili bancarie che testimoniano l’acquisto delle criptovalute;
  • Transaction Id;
  • Wallet address;
  • la documentazione rilasciata dagli intermediari.

 

Focus sul versamento delle somme dovute

Anche il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro il 30 novembre.

In particolare:

  1. i contribuenti che non hanno inserito le criptovalute (detenute alla fine di ogni periodo di imposta e/o alla data di cessione) nel quadro RW del proprio modello 730 sono tenuti al pagamento di una sanzioni minori pari allo 0.5% del valore delle stesse;
  2. per i redditi che non sono stati inseriti in dichiarazione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3.5% del valore delle criptovalute, incluse quelle a cui si riferiscono i redditi omessi.

> leggi la news per conoscere come funziona e come compilare il quadro RW

 

Cosa succede se non si procede con la regolarizzazione della propria posizione fiscale

Tutti i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione sono esposti al pagamento di sanzioni ed interessi sulle attività che non sono state dichiarate.