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Dichiarazione Criptovalute 2023: come funziona e come compilare il quadro RW

Approfondimenti

Le criptovalute sono rappresentazioni virtuali di valore che possono essere acquistate previa iscrizione a specifiche piattaforme online ed utilizzate per effettuare pagamenti.

Nella maggior parte dei casi le piattaforme che permettono l’acquisto delle criptovalute sono estere (Upbit o Coinbase per citarne alcune).

In pratica viene messo a disposizione dell’utente un portafoglio elettronico (wallet) collegato direttamente al conto corrente o ad una carta di credito e, in pochi clic, è possibile convertire la moneta tradizionale in quella virtuale.

A questo punto il titolare del portafoglio può scegliere di:

  • effettuare pagamenti a favore di altri soggetti titolari di wallet;
  • convertire nuovamente la somma in euro;
  • trasferire le criptovalute in un portafoglio privato che funziona come uno elettronico ma non permette la conversione in euro delle monete virtuali.

In pratica dunque ogni volta che si acquista la criptovaluta è possibile:

  1. utilizzarla come mezzo di pagamento per i propri acquisti online su piattaforme che lo permettono;
  2. venderla su piattaforme di scambio con l’intento di spenderla nel breve periodo;
  3. trasferirla su portafoglio digitali (digital wallet) investendola nel lungo periodo.

Tutti coloro che utilizzano le criptovalute per acquisti e/o forme di investimento sono tenuti a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RW dedicato agli investimenti e alle attività finanziarie all’estero.

Vediamo insieme i principali aspetti fiscali inerenti alle criptovalute ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta e quali sono gli accorgimenti da tenere nella compilazione del quadro RW.

Dichiarazione dei redditi crypto: focus sul monitoraggio fiscale

Tutte le persone fisiche che sono in possesso di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria in grado di produrre redditi imponibili in Italia sono tenute a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale.

Tali attività sono assoggettate all’imposta patrimoniale IVAFE, tuttavia, per quanto concerne le criptovalute, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che queste non sono soggette a tale tassazione.

L’IVAFE si applica unicamente a conti correnti e depositi bancari come previsto dall’interpello alla DRE Lombardia numero 956-39/2018.

Dichiarazione criptovalute, qual è il tasso di cambio da applicare

In sede di compilazione del quadro RW il controvalore in euro da indicare all’interno del quadro deve essere calcolato sulla base del costo di acquisto.

È opportuno applicare il cambio medio del mese presente alla data di acquisto oppure, in alternativa, il valore di mercato delle attività calcolato sulla base dei cambi mensili.

Tutti i valori appena citati vengono pubblicati attraverso appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Eventuali plusvalenze devono essere convertite in euro ed indicate nel quadro RT: la base imponibile viene calcolata sulla base del corrispettivo della cessione ovvero il valore normale della valuta alla data del prelievo. Il costo di acquisto in questo caso è quello determinato in base al cambio storico.

Nel caso di acquisti di criptovaluta in tempi diversi è opportuno applicare il criterio LIFO e, se non si possiede alcuna documentazione sul costo sostenuto è opportuno prendere come riferimento il valore al minore dei cambi mensili.

Tutti i tassi di cambio devono essere verificati dall’Agenzia, anche se per quanto concerne le monete virtuali non si hanno informazioni.

In queste circostanze per la valorizzazione può essere fatto riferimento al valore medio delle quotazioni online presenti sui siti dove hanno luogo le compravendite.

Quado RW Crypto: istruzioni per la compilazione

Le criptovalute sono identificate nelle tabelle dei codici delle attività finanziarie detenute all’estero con il numero 14.

L’articolo 4 del D.L. 167/90 stabilisce che le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che possiedono all’estero attività finanziarie in grado di produrre redditi in Italia sono tenute a dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale.

Con la circolare 38/E/2013 l’Agenzia ha stabilito che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

Anche se in modo indiretto le criptovalute rientrano nelle casistiche appena descritte e dunque devono essere inserite in sede di compilazione del quadro RW del modello redditi persone fisiche.

Nello specifico nella risposta a Interpello 788/2021 l’Agenzia ha dichiarato che:

  • le criptovalute non sono soggette all’imposta IVAFE delle persone fisiche che risiedono nel territorio dello Stato dal momento che questa imposta viene applicata ai depositi e ai conto correnti di tipo bancario;
  • il controvalore in euro delle criptovalute, in possesso del contribuente al 31 dicembre, deve essere calcolato sulla base del cambio presente alla data di acquisto sul sito dove la valuta virtuale è stata comprata;
  • in caso di possesso delle criptovalute il contribuente è tenuto a compilare anche le seguenti colonne del quadro RW:
    • colonna 3: è quella del Codice di individuazione del bene. Qui deve essere inserito il codice che si riferisce alle Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali;
    • colonna 4: è quella del Codice Stato Estero. Non è obbligatorio compilare questo campo quando si devono dichiarare le valute virtuali;
    • colonna 20: è quella dedicata al solo È necessario flaggare questo campo dal momento che in caso di criptovalute non è prevista la tassazione IVAFE.

Le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2023

La nuova Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità sul tema della tassazione delle criptovalute.

Una nuova definizione di cripto-attività

Viene definita cripto-attività una rappresentazione digitale di valore o di diritti che, mediante una tecnologia di registro distribuito o analoga, ne permette il trasferimento o la memorizzazione elettronica.

In materia di tassazione il riferimento normativo è rappresentato dal Testo Unico Imposte sul Reddito, con il D.P.R. 917/76 al quale è stato aggiunto l’articolo 67, comma 1 lettera c-sexies dopo la lettera c-quinquies.

Per quanto riguarda le plusvalenze e tutti gli altri proventi frutto di una cessione a titolo oneroso, di una permuta o della detenzione di cripto-attività rappresentano redditi diversi se, come previsto dall’articolo 67 comma 1 del TUIR, non costituiscono redditi di capitale.

Plusvalenze e proventi sono da considerarsi come imponibile quando viene superata la soglia di 2 mila euro nel periodo di imposta corrente.

Le plusvalenze indicate alla lettera c-sexies, comma 1 dell’articolo 67 del TUIR derivano dalla differenza tra il corrispettivo percepito (il valore normale delle cripto-attività permutate) ed il costo (ovvero il valore di acquisto).

Le plusvalenze possono essere sommate in modo algebrico alle relative minusvalenze: quando le seconde superano le prime per un valore superiore a 2 mila euro, è necessario riportare la l’eccedenza in deduzione dal totale delle plusvalenze dei periodi successivi ma non oltre il quarto.

Quanto detto è valido a condizione che l’eccedenza venga riportata nella dichiarazione dei redditi relativamente al periodo di imposta in cui la minusvalenza si è realizzata (nuovo comma 9 bis aggiunto all’articolo 68 del TUIR dalla legge di Bilancio 2023).

La tassazione nel caso di acquisto per donazione e acquisto per successione

Quando si ha un acquisto per successione il costo è pari al valore definitivo o, in mancanza, il valore dichiarato agli effetto dell’imposta di successione.

Quando si ha un acquisto per donazione invece il costo corrisponde a quello del donante.

È importante che il contribuente documenti il valore di acquisto altrimenti lo stesso sarà considerato pari a zero e la tassazione (nello specifico un’imposta sostitutiva del 26%) sarà applicata su tutto il capitale realizzato.

Dal momento che quando si parla di criptovalute può risultare difficoltoso raccogliere la documentazione necessaria di cui abbiamo parlato, il comma 133 della nuova Legge di Bilancio stabilisce che:

  • il costo di acquisto corrisponde al valore della cripto-attività al 1 gennaio 2021;
  • deve essere applicata un’imposta sostitutiva del 14% (e non una pari al 26%);