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Dichiarazione Criptovalute 2026: come funziona e come compilare il quadro RW

da | Approfondimenti

Le criptovalute sono rappresentazioni virtuali di valore che possono essere acquistate previa iscrizione a specifiche piattaforme online ed utilizzate per effettuare pagamenti.

Nella maggior parte dei casi le piattaforme che permettono l’acquisto delle criptovalute sono estere (Upbit o Coinbase per citarne alcune).

In pratica viene messo a disposizione dell’utente un portafoglio elettronico (wallet) collegato direttamente al conto corrente o ad una carta di credito e, in pochi clic, è possibile convertire la moneta tradizionale in quella virtuale.

A questo punto il titolare del portafoglio può scegliere di:

  • effettuare pagamenti a favore di altri soggetti titolari di wallet;
  • convertire nuovamente la somma in euro;
  • trasferire le criptovalute in un portafoglio privato che funziona come uno elettronico ma non permette la conversione in euro delle monete virtuali.

In pratica dunque ogni volta che si acquista la criptovaluta è possibile:

  1. utilizzarla come mezzo di pagamento per i propri acquisti online su piattaforme che lo permettono;
  2. venderla su piattaforme di scambio con l’intento di spenderla nel breve periodo;
  3. trasferirla su portafoglio digitali (digital wallet) investendola nel lungo periodo.

Tutti coloro che utilizzano le criptovalute per acquisti e/o forme di investimento sono tenuti a inserirle nella propria dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RW dedicato agli investimenti e alle attività finanziarie all’estero.

Vediamo insieme i principali aspetti fiscali inerenti alle criptovalute ai fini dell’imposizione diretta ed indiretta e quali sono gli accorgimenti da tenere nella compilazione del quadro RW.

Dichiarazione dei redditi crypto: focus sul monitoraggio fiscale

Tutte le persone fisiche che sono in possesso di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria in grado di produrre redditi imponibili in Italia sono tenute a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale.

Tali attività sono assoggettate all’imposta patrimoniale IVAFE, tuttavia, per quanto concerne le criptovalute, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che queste non sono soggette a tale tassazione.

L’IVAFE si applica unicamente a conti correnti e depositi bancari come previsto dall’interpello alla DRE Lombardia numero 956-39/2018.

Dichiarazione criptovalute, qual è il tasso di cambio da applicare

In sede di compilazione del quadro RW il controvalore in euro da indicare all’interno del quadro deve essere calcolato sulla base del costo di acquisto.

È opportuno applicare il cambio medio del mese presente alla data di acquisto oppure, in alternativa, il valore di mercato delle attività calcolato sulla base dei cambi mensili.

Tutti i valori appena citati vengono pubblicati attraverso appositi provvedimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Eventuali plusvalenze devono essere convertite in euro ed indicate nel quadro RT: la base imponibile viene calcolata sulla base del corrispettivo della cessione ovvero il valore normale della valuta alla data del prelievo. Il costo di acquisto in questo caso è quello determinato in base al cambio storico.

Nel caso di acquisti di criptovaluta in tempi diversi è opportuno applicare il criterio LIFO e, se non si possiede alcuna documentazione sul costo sostenuto è opportuno prendere come riferimento il valore al minore dei cambi mensili.

Tutti i tassi di cambio devono essere verificati dall’Agenzia, anche se per quanto concerne le monete virtuali non si hanno informazioni.

In queste circostanze per la valorizzazione può essere fatto riferimento al valore medio delle quotazioni online presenti sui siti dove hanno luogo le compravendite.

Quado RW Crypto: istruzioni per la compilazione

Le criptovalute sono identificate nelle tabelle dei codici delle attività finanziarie detenute all’estero con il numero 14.

L’articolo 4 del D.L. 167/90 stabilisce che le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che possiedono all’estero attività finanziarie in grado di produrre redditi in Italia sono tenute a dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale.

Con la circolare 38/E/2013 l’Agenzia ha stabilito che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

Anche se in modo indiretto le criptovalute rientrano nelle casistiche appena descritte e dunque devono essere inserite in sede di compilazione del quadro RW del modello redditi persone fisiche.

Nello specifico nella risposta a Interpello 788/2021 l’Agenzia ha dichiarato che:

  • le criptovalute non sono soggette all’imposta IVAFE delle persone fisiche che risiedono nel territorio dello Stato dal momento che questa imposta viene applicata ai depositi e ai conto correnti di tipo bancario;
  • il controvalore in euro delle criptovalute, in possesso del contribuente al 31 dicembre, deve essere calcolato sulla base del cambio presente alla data di acquisto sul sito dove la valuta virtuale è stata comprata;
  • in caso di possesso delle criptovalute il contribuente è tenuto a compilare anche le seguenti colonne del quadro RW:
    • colonna 3: è quella del Codice di individuazione del bene. Qui deve essere inserito il codice che si riferisce alle Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali;
    • colonna 4: è quella del Codice Stato Estero. Non è obbligatorio compilare questo campo quando si devono dichiarare le valute virtuali;
    • colonna 20: è quella dedicata al solo È necessario flaggare questo campo dal momento che in caso di criptovalute non è prevista la tassazione IVAFE.

Le novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

Addio alla Franchigia di 2.000 Euro

Questa è la novità più impattante per i piccoli investitori:

  • prima (2023-2024): le plusvalenze (guadagni) erano tassate solo se superavano i 2.000 euro totali nell’anno;
  • oggi (Redditi 2025): la franchigia è stata eliminata. Ogni singolo euro di guadagno realizzato nel 2025 deve essere dichiarato e tassato. Non esiste più una soglia di irrilevanza fiscale.

Aliquote: Il 2025 come “Anno di Transizione”

L’aliquota sulle plusvalenze sta subendo un aumento progressivo:

  • Dichiarazione 2026 (Redditi 2025): l’aliquota resta al 26%;
  • Dichiarazione 2027 (Redditi 2026): per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, l’aliquota sale al 33%:
    • per le Stablecoin (Electronic Money Tokens – EMT) ancorate all’Euro, è prevista una tassazione agevolata che potrebbe restare al 26% (verifica sempre con il tuo consulente in base alla tipologia specifica del token).

Novità nel Modello 730: Il Quadro W e il Quadro T

C’è stata una semplificazione procedurale per chi usa il Modello 730:

  • Monitoraggio (Quadro W): sostituisce il vecchio Quadro RW. Devi indicare il valore iniziale (al 1.1.2025) e finale (al 31.12.2025) di tutte le cripto-attività, anche se detenute su wallet “cold” (chiavette USB/Ledger) o exchange esteri;
  • Plusvalenze (Quadro T): è la grande novità. Ora puoi dichiarare i guadagni da cripto direttamente nel 730 senza dover presentare i quadri aggiuntivi del Modello Redditi PF. Il Quadro T funge da “ponte” per le rendite finanziarie.

Imposta Patrimoniale (IVACA)

Non esiste più l’incertezza sull’imposta di bollo. È stata istituita l’IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività):

  • aliquota: 0,2% annuo sul valore delle cripto detenute al 31 dicembre;
  • pagamento: se usi exchange italiani, la trattengono loro. Se usi exchange esteri o wallet privati, devi calcolarla nel Quadro W e versarla tramite F24 entro il 30 giugno 2026.

Minusvalenze e Compensazioni

Se hai venduto in perdita nel 2025:

  • puoi compensare le perdite (minusvalenze) con i guadagni (plusvalenze) dello stesso anno;
  • se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza può essere portata in deduzione nei 4 anni successivi;
  • le minusvalenze realizzate prima del 2023 non sono più utilizzabili a causa del cambio di natura fiscale degli asset.