Come può essere gestita una donazione benefica a una ONLUS nel 730?
Facciamo un passo alla volta perché la questione nasconde diversi risvolti. Iniziamo con l’inquadrare le ONLUS dal punto di vista normativo. Su di loro è stato promulgato nel 1997 un apposito decreto legislativo, il n. 460 in materia di “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: le ONLUS appunto, tra cui figurano “le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti (…) prevedono espressamente” determinati obblighi come “l’esclusivo perseguimento della solidarietà” o lo svolgimento di attività quali l’assistenza sociale, la beneficenza, l’istruzione, lo sport, la cultura, ecc.
Detto questo, caliamoci nell’aspetto fiscale che più ci preme.
Detrazione donazioni onlus: focus sugli aspetti fiscali
L’indecisione del contribuente nasce sostanzialmente dal fatto di non riuscire a capire se una certa erogazione sia deducibile o detraibile, o se addirittura possa essere entrambe le cose.
Ovviamente no, la stessa somma donata non potrà mai godere di due sconti fiscali contemporaneamente, quindi bisognerà decidere. È chiaro che sulla scelta specifica non esistono regole adattabili a priori, se non quella della banalissima e sacrosanta convenienza economica, che però non può essere verificata in altro modo se non mettendo il CAF nella condizione di esaminare direttamente la posizione complessiva della persona.
Sul piano ad esempio della deduzione, le somme erogate “in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS” possono essere sottratte dal reddito imponibile (su cui poi verrà calcolata l’Irpef lorda) nel limite del 2% del reddito stesso.
Vediamo nel dettaglio, in base alla tipologia di donazione effettuata, se l’agevolazione fiscale prevista è quella della detrazione o quella della deduzione.
Le donazioni sono detraibili in misura pari al 19% quando rientrano nelle seguenti tipologie:
- Donazioni a popolazioni colpite da calamità naturali (importo max detraibile è 2. 065,83€);
- Donazioni a società sportive dilettantistiche e relative associazioni (importo max detraibile 1.500€);
- Donazioni ad istituti scolastici;
- Donazioni biennale di Venezia (importo max detraibile 30% del reddito dichiarato);
- Donazioni ad attività artistiche e culturali;
- Donazioni verso enti dello spettacolo (importo max detraibile 2% del reddito dichiarato);
- Donazioni monetarie verso fondazioni che operano nel settore musicale, in questo caso l’importo massimo detraibile è pari al 2% del reddito dichiarato ma si arriva al 30% nel caso di somme devolute:
- al patrimonio della fondazione da privati al momento della partecipazione;
- in forma di contributo di gestione nell’anno in cui viene pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
- in forma di contributo alla gestione della fondazione nei tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione della delibera sopra citata.
- Donazioni in denaro al Fondo per Ammortamento dei Titoli di Stato
- Donazioni verso partiti politici, in questo caso gli importi detraibili sono compresi tra 51,65€ e 103.291,38€. Devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- erogazione eseguita mediante versamento bancario o postale;
- donazione a favore di movimenti politici, partiti con almeno un Parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica nel periodo di imposta in cui viene effettuata la donazione.
- Donazioni economiche o in natura verso ONLUS e associazioni di promozione sociale (importo max detraibile 10% del reddito dichiarato fino ad un massimo di 70.000€ annui);
- Donazioni in denaro o natura verso lo Stato, le Regioni, Enti locali territoriali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro ed enti religiosi civilmente riconosciuti per interventi di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 (30% della donazioni per un importo max di 30.000€).
Rientrano nell’elenco delle donazioni deducibili:
- Donazioni verso ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche che sono state gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati attraverso D.P.C.M., nei Paesi che non appartengono all’OCSE (100% della donazione, entro il 10% dell’imponibile e per massimo di 70.000€);
- Donazioni verso ONG operanti nei Paesi in via di sviluppo (100% della donazione entro un max del 2% dell’imponibile);
- Donazioni economiche verso Università, enti di Ricerca Vigilati e Pubblica, Enti parco regionali e nazionali;
- Donazioni in natura o economiche verso associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono o promuovono attività di ricerca scientifica (limite max deduzione: l’importo minore tra il 10% del reddito dichiarato e i 70.000 euro annui);
- Donazioni e altri atti a titolo gratuito verso fondi speciali o trust (limite max deduzione: 20% del reddito complessivo non oltre i 100.000€ all’anno).
Rientrano nell’elenco delle donazioni sia detraibili che deducibili:
- Donazioni verso Organizzazioni di Volontariato:
- come alternativa alla deduzione: è possibile detrarre il19% della somma donata per un importo massimo di 2.065,83€;
- come alternativa alla detrazione: è possibile dedurre fino al 10% del reddito totale.
- Donazioni in natura o economiche verso ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS:
- come alternativa alla deduzione: è possibile detrarre il19% della somma donata per un importo massimo di 2.065,83€;
- come alternativa alla detrazione: è possibile dedurre l’importo minore tra il 10% del reddito dichiarato e i 70.000 euro annui.
Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate ci facilita il compito pubblicando direttamente sul suo sito l’elenco completo delle organizzazioni.
Come abbiamo già detto, nessuna di queste agevolazioni è cumulabile con un’altra. Quindi, per intenderci, se scelgo di dedurre una certa somma non potrò al tempo stesso detrarla.
Deduzioni e detrazioni per donazioni: le modalità di pagamento accettate
È necessario che le erogazioni siano state effettuate non in contati ma tramite versamenti che ne garantiscano la tracciabilità ovvero:
- bonifico (in banca o alla posta);
- carte di credito, carte prepagate;
- assegni bancari e circolari.
Quanto alla documentazione, il sostenimento dell’onere sarà quindi provato “dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso invece di pagamento con assegno bancario o circolare, o comunque nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata”.