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Spese Istruzione Detraibili: tabelle di riferimento

Approfondimenti

Risultano detraibili ai fini Irpef nella misura del 19% tutte le spese sostenute per i familiari a carico per corsi di istruzione per la scuola primaria, secondaria, elementari, medie, corsi universitari e corsi di specializzazione e perfezionamento sostenuti presso atenei pubblici e privati.

Secondo quanto disposto dalla riforma renziana della “Buona Scuola” la detrazione è stata incanalata su un doppio binario: da una parte ci sono le spese universitarie e dall’altra quelle sostenute per le scuole primarie e secondarie.

Spese di istruzione detraibili: come funziona per scuole primarie e secondarie

La vecchia formulazione dell’articolo 15, comma 1, lettera “e” del Tuir prevedeva la possibilità di detrarre nella misura del 19%, senza distinzione, le spese sostenute per la “frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spettava (e spetta tutt’ora) anche per gli oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Viceversa, con la riforma di Renzi la suddetta lettera “e” viene rinnovata limitando la detraibilità alle sole spese sostenute per i corsi di istruzione universitaria (ad esempio immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, frequenza, corsi di specializzazione) “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”.

Poi, in aggiunta alla lettera “e”, è stata successivamente inserita la lettera “e-bis” in cui si dispone l’applicazione della detrazione Irpef del 19% in riferimento alle spese, entro un limite massimo di 564€ (anno 2016), 717€ (anno 2017), 786€ (anno 2018) e 800€ a decorrere dall’anno 2019 per ogni studente o alunno per la frequenza:

  • delle scuole dell’infanzia (ex asili);
  • del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (ex medie);
  • e infine delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori).

In sintesi, la riscrittura della lettera e ha portato all’introduzione della e-bis che conferma la percentuale del 19% sulle spese sostenute per l’iscrizione o la frequenza a scuole secondarie di secondo grado, includendo nella presente fattispecie anche asili, elementari e medie.

Un altro cambiamento importante è rappresentato dalla cancellazione della differenza di detrazione tra istituti privati e pubblici per le sole scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione, scuole secondarie di secondo grado.

Il precedente regime agevolativo prevedeva che la detrazione relativa ai contributi pagati alle scuole private era considerata valida nella misura in cui gli stessi contributi non risultassero superiori a quelli pagati alle scuole statali.

A conti fatti, dunque, a prescindere dal livello di istruzione e dal tipo di istituto frequentato l’importo massimo detraibile è 800€ annui per studente: su questo sarà applicata una detrazione del 19% che darà luogo ad un risparmio sull’imposta lorda pari a 152€.

Spese istruzione detraibili: ecco cosa succede per le università

Il MIUR ha stabilito massimali di spesa differenti per quanto riguarda le università tenendo conto dell’area geografica in cui ha sede l’Ateneo e della macro-area disciplinare dove si colloca il corso frequentato dallo studente.

Rispetto alle scuole primarie e secondarie, il discrimine tra atenei pubblici e privati è ancora valido.

Non sussiste più il requisito di affinità tra il corso di laurea frequentato in un ateneo privato e lo stesso presente in quello statale più vicino (in questo caso lo studente dell’università privata avrebbe dovuto informarsi sulle tasse dovute nell’università statale più simile e vicina per il calcolo delle proprie spese da detrarre).

Attualmente vale la regola secondo la quale le spese sostenute per gli atenei privati sono considerate detraibili in una misura non superiore a quella stabilita ogni anno per ogni facoltà con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali”.

Annualmente il MIUR aggiorna attraverso uno specifico decreto le soglie massime di spesa detraibile per tutti coloro che frequentano corsi universitari presso atenei privati.

La tabella seguente riassume gli importi massimi di spese universitarie detraibili tenendo conto dei parametri sopra elencati, ovvero area geografica in cui ha sede l’Ateneo e macro-area disciplinare in cui si colloca il corso.

NORD CENTRO SUD e ISOLE
AREA MEDICA € 3.900 € 3.100 € 2.900
AREA SANITARIA € 3.900 € 2.900 € 2.700
AREA UMANISTICO SOCIALE € 3.700 € 2.900 € 2.600
AREA TECNICO SCIENTIFICA € 3.200 € 2.800 € 2.500

 

Le detrazioni previste per i corsi post – laurea sono le seguenti:

NORD CENTRO SUD e ISOLE
CORSI DI DOTTORATO, DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO € 3.900 € 3.100 € 2.900