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Guida alla detrazione dei dispositivi medici: ecco come comportarsi

Approfondimenti

Che documentazione serve per detrarre i dispositivi medici nel 730?

“Bella domanda” viene da dire, visto che il dubbio è uno dei più ricorrenti quando si tratta di prepararsi per andare al CAF. In realtà molte domande vengono poste anche sul “prima”, cioè sulla possibilità che c’è a monte di detrarre o meno un certo acquisto, a prescindere dalla documentazione di cui si è in possesso.

Esempi banalissimi di dispositivi medici – in effetti detraibili – ma sui quali le persone tendono spesso a chiedere informazioni, sono gli occhiali da vista, l’apparecchio aerosol o il materasso ortopedico.

Ma ad ogni modo, al di là del singolo esempio, la difficoltà nasce forse dal fatto che paradossalmente, sebbene da un lato vi sia una produzione fin troppo zelante di normativa più volte soffermatasi sul piano della definizione tecnica di “dispositivo medico”, dall’altro non esiste, per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate, un elenco davvero esaustivo dei dispositivi medici passibili di detrazione.

Le definizioni di “dispositivo medico detraibile”

Come informa l’Agenzia nella guida al Modello 730, la fonte cui poter fare riferimento è la Circolare n. 20/E del 2011 alla quale è stato appunto allegato lo stesso elenco fornito dal Ministero della Salute, ma “non esaustivo”, dei dispositivi medici e medico-diagnostici più comuni (in ogni caso – per risparmiarvi la fatica – possiamo anche riportarvelo fedelmente più avanti).

Sul fronte della definizione, come accennavamo, i riferimenti abbondano. Vi sono almeno tre decreti di settore dai quali poter attingere (507 del 1992, 46 del 1997, 332 del 2000).

Le definizioni, in buona parte, tendono a ripetersi. Una su tutte che potremmo segnalare è quella del DL 507/92 secondo la quale è dispositivo medico “un qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del concepimento il quale non eserciti l’azione principale, cui è destinato, con mezzi farmacologici, chimici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”.

L’elenco, invece, dei dispositivi cui facevamo riferimento è in buona sostanza questo:

  • Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
  • Montature per lenti correttive dei difetti visivi
  • Occhiali premontati per presbiopia
  • Apparecchi acustici
  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
  • Siringhe
  • Termometri
  • Apparecchio per aerosol
  • Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
  • Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
  • Pannoloni per incontinenza
  • Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
  • Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
  • Lenti a contatto
  • Soluzioni per lenti a contatto
  • Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito
  • Contenitori campioni (urine, feci)
  • Test di gravidanza
  • Test di ovulazione
  • Test menopausa
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
  • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
  • Test auto-diagnostici per le intolleranze alimentari
  • Test autodiagnosi prostata PSA
  • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
  • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
  • Test autodiagnosi per la celiachia

Sono detraibili, sempre nella misura del 19%, le spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive a patto che le stesse, in base alla caratteristiche, rientrino nell’elenco dei dispositivi medici fornito dal Ministero della Salute o che rispettino i requisiti di marcatura CE definiti nella circolare numero 11/2020.

Dispositivo medico detraibile, ecco come comportarsi da un punto di vista fiscale

Preoccupiamoci adesso di chiarire l’aspetto davvero determinante ai fini fiscali: la documentazione che occorrerà esibire.

Partiamo subito col dire che la prescrizione medica non serve (anche se per le parrucche è prevista un’eccezione per dimostrare che l’acquisto è volto “a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana”).

Il vero ABC parte come sempre dallo scontrino o dalla fattura certificante l’acquisto. In tal senso il primo “comandamento” messo in rilievo dall’amministrazione finanziaria stabilisce che “per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione dispositivo medico”.

Il secondo aspetto determinante è la famosa marcatura CE. Va comunque premesso che “la natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica)”, quest’ultimo riferito, ad esempio, alle protesi dentarie o ai banalissimi occhiali da vista.

Quindi, in pratica, se il documento di spesa riporta il codice AD o PI, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Se viceversa il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco che abbiamo riportato è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi non compresi nell’elenco occorre invece che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee, ma in questo si è di fatto agevolati direttamente dal venditore, che oltre a riportare sullo scontrino/fattura la dicitura “prodotto con marcatura CE”, vi indicherà, se necessario, anche il riferimento alla direttiva comunitaria.